Una riflessione del presidente della Commissione rifugi della SAT in merito alle normative e alle tempistiche per gli adeguamenti. Ricordando che il rifugio non è assimilabile ad altre strutture ricettive 

di Renzo Franceschini

 

“Al fuoco! Al fuoco! El brusa!!” Era da poco passata l’ora del “silenzio” al rifugio Mandron nel Gruppo Adamello quando i tanti alpinisti presenti sono stati improvvisamente svegliati dal gestore; l’allarme ha creato panico e confusione in quella serata di un sabato estivo degli anni 70. Paura, esodo disordinato ostacolato da materiali lasciati nel corridoio del piano terra, in particolare bombole di ossigeno ed attrezzatura per sommozzatori, hanno caratterizzato la frettolosa fase di evacuazione dell’edificio. Poi si è capito che si trattava di un evento che stava interessando la casetta di legno del generatore e della teleferica staccata dal corpo principale ed allora tutti si sono adoperati per fare passamano con i secchi di acqua.

 

Quanto successo quella notte mi ritorna alla mente in tutte le occasioni nelle quali impostiamo o analizziamo gli interventi per gli adeguamenti antincendio da attuare nei rifugi della SAT (Società Alpinisti Tridentini), proprietaria di 34 strutture nella montagna trentina.

Da quando sono arrivate in rifugio le norme denominate “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi” (Decreto del Presidente della Repubblica 1.8.2011, n. 151) è iniziata una frenetica corsa ad analizzare tutti i rifugi alla luce del Regolamento ed a impostare progetti di adeguamento. Già nel 1994 uno specifico Decreto Ministeriale era stato emanato per regolamentare la prevenzione incendi nelle strutture alberghiere e similari (D.M. 9 aprile 1994, “Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere”). La Regola è stata aggiornata dal DM 6/10/2003 (“Regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al DM 9/4/1994”), ma fino al 2011 non era stato emanato il Regolamento per l’applicazione della normativa antincendio presso i rifugi alpini. Di conseguenza quanto disposto non era stato puntualmente applicato.

In seguito sono state introdotte altre modifiche al testo della normativa (DM 3/3/2014, “Modifica del Titolo IV – del DM 9/4/1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini”) e indicate scadenze temporali per la progettazione e l’esecuzione dei lavori e per gli adeguamenti gestionali (Dedreto 3 marzo 2014, “Modifica del Titolo IV del decreto 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini”). Nel prospetto la sintesi degli adempimenti aggiornati.

 

Rifugi alpini

fino a 25 posti

Rifugi alpini

oltre i 25 posti

 

DM 3.3.2014 per rifugi esistenti al 14.4.2014

Il nuovo DM sostituisce il titolo IV dell’allegato al DM 9 aprile 1994.

 

Entro il 6 ottobre 2016 devono acquisire i requisiti di sicurezza antincendio

Entro il 6 ottobre 2014 devono acquisire i nuovi requisiti di sicurezza antincendio relativamente a:

9 – impianti elettrici;

11.2 – estintori, incluso il punto 26.3 lettera h), ove pertinente;

13 – segnaletica di sicurezza;

14 – gestione della sicurezza;

15 – addestramento del personale;

17 – istruzioni di sicurezza.

Entro la data del 7 ottobre 2016 gli stessi rifugi dovranno essere completamente adeguati al DM 9 aprile 1994
Non sono obbligati ad alcun adeguamento i rifugi alpini che hanno presentato la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) e quelli per i quali siano stati previsti, o siano in corso, lavori di ampliamento o di ristrutturazione. ll relativo progetto deve essere approvato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco.

 

L’elencazione fatta sopra non vuole essere esaustiva ma tenta di descrivere quanto sia complessa la “Regola” che coordina la prevenzione incendi nei rifugi alpini. Si basa su norme che sono state scritte per altri tipi di strutture, riprese con correzioni e modifiche. A questa si deve aggiungere tutto quanto prescritto per i singoli impianti installati (canne fumarie, generatori, impianti elettrici, caldaie, impianti e depositi gas, stoccaggio combustibili, ecc.).

Per l’impostazione della SCIA Antincendio (Segnalazione certificata di inizio attività antincendio che ha sostituito il Certificato prevenzione incendi) è necessario analizzare tutta la struttura “Rifugio” verificando:

  • tutte le parti che sono a diretto contatto – vicine – raggiungibili dalle fonti di calore utilizzate
  • la posizione e le modalità di gestione dei depositi di combustibile
  • la suddivisione dell’edificio in zone funzionalmente diverse con specifiche compartimentazioni e per ognuna è prevista la verifica dei materiali utilizzati, le dimensioni, le ventilazioni, l’eventuale evacuazione fumi
  • le vie di esodo in relazione al numero degli ospiti che possono essere accolti nella struttura
  • le fonti di calore (fuochi, caldaie, fornelli, ecc.)
  • gli impianti e il loro comportamento in caso d’incendio
  • le attrezzature specificatamente destinate alla rilevazione, contenimento e spegnimento di eventuali incendi; gli estinguenti che debbono essere sempre disponibili
  • la cartellonistica specifica.

Come per le strutture alberghiere, la Normativa prevede un’applicazione diversificata per i rifugi esistenti o per i nuovi (va classificato “nuovo” anche il rifugio per il quale si progetta un intervento importante), come pure in base alla capacità ricettiva sia della zona notte (25 – 50 – 100 e oltre posti) o come delle sale ristoro.

L’elencazione fatta è a puro scopo descrittivo e non ha nessuna pretesa di essere esaustiva, ma vuole rappresentare la complessità della normativa scritta per dare risposte specifiche a strutture ricettive diverse dai rifugi alpini, derivata da quella degli alberghi ed aggravata da molti richiami di norme particolari descritte in altri testi.

Tutto l’impianto normativo individua responsabilità specifiche riconducibili non solo al proprietario del rifugio (per quanto attiene agli interventi strutturali, nel nostro caso alla SAT), ma anche al gestore che deve disporre del Piano della sicurezza / valutazione dei rischi, deve verificare che quanto prescritto dal documento sia efficiente, deve avere formazione adeguata e fare in modo che il personale dipendente sia informato delle condizioni di rischio e formato per la gestione delle eventuali emergenze. Nei casi di rifugi di associazioni / sezioni di club alpinistici, è evidente che espone i volontari che le guidano a responsabilità ulteriori.

Viene da chiederci: qual era la sensibilità e lo stato delle strutture, relativamente all’antincendio, prima dell’avvento della normativa sopra citata? Diversi rifugi avevano la necessità di essere “rivisitati” per poter essere idonei nel caso di evenienze come quelle che la normativa prende in considerazione, ma da qualche anno tutti gli interventi sulle strutture tenevano già conto della normativa del 1994 (diffusa anche dal CAI con la pubblicazione del documento “La prevenzione incendi nei rifugi alpini” ed. 2-96). Anche l’idoneità gestionale era affidata alla professionalità dei gestori più che ad una prescrizione normativa.

L’adeguamento delle strutture esistenti deve fare i conti con temperature molto rigide che attraverso i necessari fori di ventilazione / aerazione raffreddano i locali dove si cerca caldo e riparo. Nell’utilizzo invernale dei rifugi, la presenza di notevoli quantità di neve e ghiaccio impone ulteriori accorgimenti gestionali da adottare per mantenere l’efficienza degli apprestamenti legati alla sicurezza; in modo particolare per i mezzi protettivi passivi (prese d’aria, uscite di sicurezza, finestre evacuazione fumi). Le dimensioni e le superfici tipiche dei rifugi rendono difficile poter ricavare i necessari spazi che caratterizzano la sicurezza come definita dalla norma da applicare. Che dire poi delle risorse necessarie che vanno a pesare su bilanci sempre più “poveri” dei soggetti associazionistici proprietari?

La progettazione dei rifacimenti, degli ampliamenti o dei nuovi rifugi, invece, deve fare i conti con la normativa più severa che impone dimensioni e materiali che non sono tipici dei rifugi alpini: l’eliminazione delle stufe, la limitazione dell’uso del legno, le dimensioni notevoli di scale e porte di compartimentazione sono forse gli elementi più evidenti.

L’estensore della norma ha scelto d’indicare regole precise e di permettere la scelta di sistemi alternativi solo mediante l’adozione di deroghe specifiche che garantiscano livelli di sicurezza equivalenti. Tale approccio è poco flessibile e abbastanza oneroso e mette sullo stesso livello situazioni e strutture anche molto diverse. Maggiori possibilità di proposte progettuali anche diverse da quelle normate (scelta fatta dalla Provincia Autonoma di Bolzano negli anni 90) avrebbe certamente responsabilizzato maggiormente il tecnico preposto al progetto della sicurezza, ma avrebbe permesso interventi mirati per le varie realtà. L’impiantistica moderna e le gestioni formate e responsabili possono fare molto per raggiungere elevati standard di sicurezza.

 

…… nel frattempo stiamo arrivando al rifugio, siamo fradici. Entriamo, depositiamo in una attrezzata saletta di asciugatura gli indumenti e l’attrezzatura bagnata: termoventil e deumidificatore faranno in modo che domani tutto sia di nuovo pronto per la prossima tappa del nostro salire. Poi passiamo nella sala e ci raccogliamo attorno alla stufa che diffonde un caldo tepore; tutte le nostre membra riprendono vigore e mano a mano che ci si riscalda nasce spontaneo accennare qualche canto per esprimere il nostro stare insieme in quel luogo:

“Entorno al foc se canta,

entorno al foc se parla,

entorno al foc se dis, se dis come la và ….”

Non rubateci le stufe e l’immagine del fuoco che ci riscalda: sono parte dei rifugi, non elementi di decorazione!

 

Renzo Franceschini

(presidente Commissione rifugi SAT – Società Alpinisti Tridentini)

 

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