STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CANTIERI D’ALTA QUOTA
Articolo 1. Denominazione e durata
È costituita, con durata illimitata, una libera associazione denominata “CANTIERI D’ALTA QUOTA” di carattere privato e non avente scopo di lucro.
Articolo 2. Sede
La sede legale dell’associazione è in Biella, via San Giuseppe 3.
Gli associati possono decidere di trasferire la sede dell’Associazione nell’ambito dello stesso comune o nei comuni del territorio della Repubblica italiana.
Articolo 3. Finalità
L’associazione, che esclude qualsiasi finalità di lucro, ha per scopo attività di studio, documentazione e ricerca per raccogliere, interpretare e organizzare informazioni storiche, edilizie, ambientali, geografiche e socio-economiche sulla realtà dei punti d’appoggio in montagna e di qualsiasi opera costruita alle alte quote. Inoltre, l’associazione può farsi promotrice di attività di formazione e comunicazione attraverso la partecipazione, lo sviluppo e la realizzazione di progetti editoriali e multimediali, di iniziative, manifestazioni, mostre. Per il raggiungimento di tali obiettivi, l’associazione potrà svolgere azioni volte alla raccolta di fondi e ogni altra operazione economica o finanziaria.
Articolo 4. Soci – Criteri di ammissione ed esclusione
Sono associati dell’associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell’associazione e vengono ritenuti idonei alloro perseguimento. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell’associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l’anno successivo.
L’ammissione all’associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall’associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all’associazione. Le quote sono intrasferibili.
L’esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell’art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo. I soci recedenti od esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l’esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
I soci assumono le seguenti qualifiche:
1. Soci fondatori: sono i soci costituenti.
2. Soci ordinari: sono i soci che tramite opportuna domanda manifestano la loro volontà di cooperare e supportare l’associazione.
3. Soci sostenitori: sono i soci che si distinguono per il sostegno all’associazione tramite versamento di contributi volontari anche sotto forma di servizi offerti.
4. Soci onorari: sono personalità nel campo delle scienze, della cultura, delle arti, delle professioni che, per le loro particolari benemerenze, sono designati dal consiglio a far parte dell’associazione.
Articolo 5. Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
-contributi degli aderenti;
-contributi di privati;
-contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
-contributi di organismi internazionali;
-donazioni e lasciti testamentari;
-rimborsi derivanti da convenzioni;
-entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Articolo 6. Organi dell’Associazione
Gli organi dell’associazione sono:
-l’assemblea dei soci
-il consiglio direttivo
-il presidente
-il vice presidente
-il tesoriere
-il comitato scientifico
Articolo 7. Convocazione dell’assemblea dei soci
L’assemblea è costituita da tutti i soci di cui all’art. 4 ed è ordinaria e straordinaria.
L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.
All’assemblea devono annualmente essere sottoposti per l’approvazione:
-la relazione dei Consiglio direttivo sull’andamento dell’associazione;
-il bilancio dell’esercizio sociale.
L’assemblea delibera inoltre in merito: alla nomina dei Consiglio direttivo; alla nomina dei Collegio Revisori; ad altri argomenti che siano proposti all’ordine dei giorno.
L’assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dellostatuto e sullo scioglimento della associazione. Le convocazioni dell’assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.
Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro dei consiglio direttivo o dei collegio dei revisori, conferendo ad esso delega scritta.
Nessun socio può rappresentare più di due soci. In prima convocazione le deliberazioni dell’assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli Intervenuti. Le deliberazioni di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La deliberazione di scioglimento dell’associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
Articolo 8. Consiglio direttivo
L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a nove membri.
Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
L’ufficio di consigliere è interamente gratuito.
In caso di dimissioni o di morte di un consigliere, il Consiglio procederà alla sua sostituzione. Il Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente e designa un tesoriere. Tutte le cariche saranno interamente gratuite.
Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri dei Consiglio Direttivo solo congiuntamente. In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione, stabilisce l’ammontare della quota associativa annua, delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d’esercizio e la relazione annuale sull’esercizio della gestione.
Articolo 9. Presidente
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo ha il compito di presiedere lo stesso e l’Assemblea dei soci. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 3 cariche consecutive.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo; sovraintende a tutte le attività dell’Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza, al membro più anziano del Consiglio Direttivo
Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che dovrà contestualmente convocare.
Articolo 10. Comitato scientifico
Il comitato scientifico è indicato dal consiglio direttivo e ne possono far parte persone di alta qualificazione scientifica e professionale individuate dall’associazione o che ne abbiano fatta esplicita richiesta.
Articolo 11. Esercizi sociali e bilancio
L’esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l’assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell’associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia. È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 12. Scioglimento dell’associazione
L’associazione si scioglie per delibera dell’assemblea o per inattività dell’assemblea protratta per oltre due anni. L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione dei patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, devolveranno le eventuali attività finanziarie e patrimoniali che residuano dopo il pagamento di tutti gli impegni ad altra associazione che abbia finalità analoghe.
Articolo 13. Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice civile e delle altre leggi vigenti.
In originale firmato:
– LUCA GIBELLO METO
– ROBERTO DINI
– GIORGIO MASSERANO
– MARIA CAROLA SACCOLETTO
– SECONDINA SOLA, NOTAIO.